Redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) sempre obbligatorio per tutte le imprese che operano all’interno di un cantiere edile come stabilito dal D.Lgs 81/2008, dal D.Lgs. 106/2009 e dal precedente D.Lgs. 494/1996;

I contenuti minimi del POS sono:

  • i dati dell’impresa esecutrice;
  • le specifiche mansioni per la sicurezza svolte in cantiere;
  • la descrizione dell’attività svolta in cantiere;
  • l’elenco dei ponteggi, dei ponti e delle macchine utilizzate in cantiere;
  • l’elenco delle sostanze e dei preparati pericolosi;
  • l’esito della valutazione del rischio rumore;
  • le misure preventive e protettive da integrare al PSC;
  • le procedure complementari richieste dal PSC;
  • l’elenco dei dispositivi di protezione individuale;
  • la documentazione riguardante l’informazione e la formazione dei lavoratori che operano in cantiere.

Redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) obbligatorio quando: in cantiere vi è la presenza di più imprese (anche non contemporanea);

I contenuti minimi del PSC sono:

  • descrizione dell’opera:
  • indirizzo del cantiere;
  • descrizione del contesto in cui è collocato il cantiere;
  • descrizione sintetica dell’opera (scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche).
  • Identificazione dei soggetti che si occupano della sicurezza (datore di lavoro imprese, responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione, lavoratori autonomi).
  • Relazione su individuazione, analisi e valutazione dei rischi.
  • Scelte progettuali e organizzative, procedure, misure preventive e protettive.
  • Prescrizioni operative, le misure preventive e protettive e i DPI in relazione alle interferenze fra i lavoratori.
  • Misure di coordinamento nell’uso comune di attrezzature, mezzi, infrastrutture, servizi e apprestamenti.
  • Modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento e la reciproca informazione tra datori di lavoro e con i lavoratori autonomi.
  • Organizzazione del servizio di primo soccorso, antincendio e di evacuazione.
  • Durata prevista delle lavorazioni.
  • Stima dei costi della sicurezza.

Attività di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP):

  • Redazione del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC);
  • Redazione del fascicolo tecnico dell’opera (obbligatorio in caso di manutenzione straordinaria dell’edificio o parte di esso in presenza di più imprese) che consiste in un dossier che il CSP deve predisporre in relazione al tipo di cantiere ed inerente alle caratteristiche dell’opera. È diviso in tre capitoli:
  • la descrizione sintetica dell’opera e l’indicazione dei soggetti coinvolti;
  • l’individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in
  • dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie per gli interventi successivi prevedibili sull’opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per altri futuri interventi già previsti o programmati;
  • i riferimenti alla documentazione di supporto esistente.

Attività di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE):

  • verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
  • verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, ove previsto, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo tecnico dell’opera, in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
  • organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
  • verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
  • segnalare al committente o al responsabile dei lavori (ove esistente), previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni di legge, e alle prescrizioni del piano, ove previsto, e proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione provvede a dare comunicazione dell’inadempienza alla azienda unità sanitaria locale territorialmente competente e alla direzione provinciale del lavoro;
  • sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.