La dichiarazione di successione deve essere presentata dagli eredi, dai chiamati all’eredità, dai legatari entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente. In alcuni casi, tuttavia, non è obbligatoria la presentazione, in particolare quando l’eredità spetta in linea diretta al coniuge o ai parenti del soggetto defunto, se il valore è inferiore a 100.000 euro, e non sono presenti beni immobili o diritti su immobili.

La Dichiarazione di Successione deve essere presentata tramite servizio telematico Entratel. Una volta presentata la Dichiarazione di Successione l’Agenzia delle Entrate rilascerà n. 5 ricevute come di seguito indicate:

Prima ricevuta

Il servizio telematico restituisce, immediatamente dopo l’invio, una prima ricevuta che attesta l’avvenuta trasmissione del file.

Seconda ricevuta

A seguito dei controlli formali sui dati riportati nel modello, è rilasciata una seconda ricevuta. Tale ricevuta indica gli estremi di registrazione e la Direzione Provinciale nella cui circoscrizione ricade l’ufficio territoriale incaricato della lavorazione della dichiarazione: in caso di esito positivo costituisce la prova dell’avvenuta presentazione, nonché registrazione del modello, in caso di esito negativo, invece, fornisce le segnalazioni ed i motivi dell’eventuale scarto della dichiarazione.

Terza ricevuta

In caso di utilizzo dell’addebito in conto corrente per il pagamento delle imposte dovute, il sistema telematico rilascia una terza ricevuta che attesta l’esito del pagamento

Quarta ricevuta

Successivamente ai controlli effettuati dall’ufficio, il servizio telematico fornirà, con ulteriore ricevuta, una copia semplice della dichiarazione di successione, contenente gli estremi di registrazione che sarà resa disponibile nel “cassetto fiscale” del dichiarante e dei beneficiari presenti nel quadro EA (ad esclusione dei legatari che potranno visionare solo la dichiarazione da loro presentata con riferimento al proprio legato).

Nel caso di incompletezza o irregolarità dei dati inseriti nella dichiarazione, l’ufficio incaricato della lavorazione invierà al dichiarante una richiesta di regolarizzazione. A seguito di tale richiesta sarà necessario recarsi all’ufficio territoriale competente per la lavorazione al fine di regolarizzare la propria dichiarazione. Con l’avvenuta regolarizzazione o in caso di regolarità, la dichiarazione di successione con gli estremi di registrazione è resa disponibile con le modalità sopra indicate.

Quinta ricevuta

Inoltre, il sistema telematico fornirà una quinta ricevuta, contenente l’esito della domanda di volture catastali, sempre che il contribuente non abbia espresso in dichiarazione la volontà di non avvalersi della voltura automatica.

TEMPI MEDI PER L’EMISSIONE DELLE VARIE RICEVUTE

Una volta inviata la successione, a distanza di qualche ora viene visualizzato se il file è stato acquisito oppure respinto (prima ricevuta). Successivamente (tempi medi due o tre giorni) viene rilasciata la seconda ricevuta (nella sezione ricevute del desktop telematico) che comunica l’acquisizione della successione con gli estremi di registrazione.

La terza ricevuta (esito del pagamento telematico) viene inviata subito dopo.

L’attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione di successione, completa di glifo, necessaria per procedere allo svincolo dei conti correnti intestati al de cuius, (quarta ricevuta) è disponibile mediamente entro due settimane nella sezione preleva documenti. A distanza di circa due mesi e mezzo viene inviata la quinta ricevuta con l’esito delle volture.